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AVVISO AI NAVIGANTI (test assunzione droghe/alcolici)



Dopo le norme fissate dall’Intesa della conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006 che ha individuato le attività lavorative per le quali vi è divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche  e superalcoliche e di assunzione di sostanze stupefacenti  arriva il T.U. sulla sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81) che introduce ulteriori innovazioni (al titolo I, capo III, Sezione V, artt. 38-42) alla disciplina relativa alla sorveglianza sanitaria.

Queste innovazioni pongono delle particolari questioni rispetto:

⎯ alle visite preventive e periodiche per l’accertamento dell’assenza di stati di tossicodipendenza e di alcolismo;

⎯ alla sovrapposizione con le visite previste dal D.M. 23 febbraio 1999, n. 88 e successive modificazioni;

⎯ al giudizio di inidoneità ed alle conseguenze sul rapporto di lavoro.

Tali problematiche, a seguito della emanazione del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e delle norme richiamate (D.M. 23 febbraio 1999, n. 88 e D.lgs 9 aprile 2008, n. 81) prevedono discipline che perseguono finalità diverse che pur non configgenti fra loro in alcuni casi possono sovrapporsi.

La prima norma, infatti, punta a preservare la sicurezza dell’esercizio dei trasporti pubblici, mentre la seconda intende tutelare la salute e la sicurezza del personale nei confronti dei rischi rivenienti dalla propria posizione lavorativa.

I principi ed i criteri direttivi generali posti dalla legge delega (art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123) alla base dell’elaborazione del Testo unico e specificatamente, l’inserimento nell’art. 41, comma 4, prevedono fra le funzioni del medico competente la sorveglianza in materia di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti, disposizioni in precedenza affidate ad “atti di indirizzo” (intese della Conferenza Stato-regioni rispettivamente del 20 settembre 2006 e 19 marzo 2008), e hanno, anche, stabilito definitivamente l’obbligo di dare attuazione ai controlli sopra citati anche se, per la tossicodipendenza, c’è una difficoltà pratica di utilizzo, ancorché provvisorio, del D.M. 12 luglio 1990, n. 186 che, nei suoi contenuti specialistici, risulta essere in gran parte sorpassato.

Il nuovo “protocollo” medico sulle procedure da utilizzare negli accertamenti, anche se è stato definito dall’apposita commissione tecnica, non ha ancora iniziato il previsto iter istituzionale quindi non è ancora operativo. Va comunque presa in considerazione la possibilità di accelerazioni da parte delle aziende magari con intenti persecutori verso dipendenti ritenuti”scomodi” quindi, già da ora, i lavoratori, vista la prossima attivazione della procedura di sorveglianza in materia di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti, devono stare in campana.

Il T.U., inoltre, prevede “un’estensione”, del contenuto dei controlli preassuntivi, delle categorie dei soggetti da sottoporre ai controlli predetti.

Infatti, seppure non espressamente, fra i “requisiti fisici speciali” c’è la specifica per la quale i candidati all’assunzione devono essere necessariamente in possesso dei “requisiti fisici, psichici richiesti per disimpegnare le mansioni inerenti al posto di lavoro per cui sono selezionati” (art. 2, comma 1, dell’all. A) – parte prima – del D.M. 23 febbraio 1999, n. 88) che prevede l’obbligo per le aziende di richiedere e per gli enti preposti di certificare, l’idoneità anche relativamente ai due fattori di rischio sopra richiamati.

In questo caso le strutture mediche previste dalla normativa speciale non hanno, peraltro, il limite sopra indicato dell’utilizzo di un particolare “protocollo”, per l’effettuazione dei controlli, essendo abilitate a servirsi delle metodiche più recenti ed efficienti.

Ora riguardo a quest’ultimo aspetto, soprattutto rispetto all’armonizzazione delle diverse discipline di verifica sanitaria del personale, va detto che non possono essere devoluti al medico competente tutti i controlli, in particolare per  l’effettuazione delle visite preassuntive, almeno fin tanto che rimarrà confermata l’attuale disposizione negativa presente nel T.U.

Va detto comunque che, seppure l’introduzione dei controlli sull’alcolismo e sull’assunzione di sostanze stupefacenti hanno dilatato l’originaria funzione della sorveglianza sanitaria, la stessa continua a rimanere obbligatoria solo ove sia prevista dalla “normativa vigente”, nonché nei casi in cui, su richiesta del lavoratore, il medico la ritenga correlata a rischi lavorativi.

Con l’art. 59, comma 1, lett. a) ilo T.U. provvede ad unificare le sanzioni per i lavoratori che si sottraggono ai controlli sanitari disposti dal medico competente (art. 20, comma 2, lett. i), stabilendo alternativamente la pena dell’arresto fino ad un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro.

Quindi tutti i conducenti di mezzi pubblici (gomma, ferro e natanti) si dovranno sottoporre a test antidroga, in base a quanto previsto dalle nuove norme che impongono “maggior”  rigore e più controlli sulle condizioni psicofisiche dei conducenti e di verificare che non siano assuntori, anche soltanto sporadici, di droghe.

Se un lavoratore risulterà positivo ai test verrà  dichiarato temporaneamente inidoneo a svolgere il lavoro di autista o pilota,  sarà sospeso da quel tipo di attività, ma non potrà essere licenziato (andrà destinato ad altro settore). Inoltre verrà affidato al Sert e se tossicodipendente dovrà seguire un percorso di recupero.

Comunque sia chiaro chi verrà trovato positivo alle analisi sarà sospeso non licenziato!!!

                                                

E’ evidente, comunque, come la questione assuma risvolti che vanno molto al di là di motivazioni, dettate a tutela dei cittadini, di maggior rigore verso chi ha la responsabilità di trasportare persone. È una questione di privacy e c’è il rischio concreto che si finisca come negli Usa, dove si viene a sapere tutto di tutti e dove si selezionano quelli che possono essere assicurati, a seconda che appartengano o meno a categorie a rischio. Sappiamo, poi, che altri sono i problemi da cui sono interessati i lavoratori dei trasporti.                                                                                                Quali? Ad esempio lo stress, che è causa di incidenti, dovuto a un eccesso di straordinari, ai nastri di lavoro saturi che non prendono in considerazione la difficoltà di guidare i mezzi in città sempre più inquinate, sempre più intasate dal traffico. Al confronto la droga è irrilevante.

Per questo va preteso che

1. Le aziende dell’esercizio dei trasporti pubblici adottino:

·         una “lettura ed una applicazione” delle norme del T.U. coerente con le normative in atto per evitare che ne facciano un uso distorto e strumentale;

·         un’applicazione puntuale di tutte le norme del T.U., e non solo di quelle più congrue ai soli interessi aziendali,  che garantisca un sistema di prevenzione e promozione della sicurezza e della salute (salute che deve significare: “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente in una mera assenza di malattia o di infermità);

·         una “nuova” valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del T.U., che ha inserito come novità anche un’attenzione per rischi particolari quali lo stress-lavoro collegato ovvero quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi.

2. Questo argomento trovi un chiaro recepimento in ambito di rinnovo del CCNL.

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